Art. 3.

      1. La previsione della quantificazione dell'onere derivante dalle procedure di negoziazione e di concertazione dell'autonomo comparto, di cui all'articolo 1 della presente legge, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, deve essere inserita con apposita norma nella legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.